|
STATUTO ASSOCIAZIONE
COMPAGNIA DELL’AVELLANO
CAMERI
Via Madonna, 5
Art. 1
Costituzione
- E’ costituita
l’Associazione di volontariato denominata “COMPAGNIA
DELL’AVELLANO” con sede in Cameri – Via Madonna n. 5.
La scelta del nome ha origine da una frase
contenuta nella prosa di uno dei primi lavori messi in scena.
Richiama una pianta dei nostri boschi e della
nostra tradizione, l’avellano o nocciolo, una pianta comune e semplice come
i nostri associati, flessibile come la nostra apertura verso vari tipi di
arte ed espressione, ma non eterna come recitano i testi di botanica.
- I contenuti e la
struttura dell’Associazione sono democratici.
Art. 2
Finalità
- L’Associazione nasce
da un un gruppo di giovani e meno giovani provenienti da diverse realtà
sociali e culturali, decisi a coltivare nuove amicizie e confrontarsi
nell’attività del volontariato e della solidarietà.
- E’ apartitica, senza
fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale
tramite la promozione e la divulgazione dell’arte teatrale e musicale.
In particolare l’Associazione si propone di:
- Promuovere e
mettere in scena rappresentazioni, manifestazioni ed eventi culturali,
teatrali e musicali anche in collaborazione con Comuni ed altri Enti
pubblici e/o privati, Comitati competenti e Associazioni di varia
natura, nella convinzione che, l’utilizzo di espressioni culturali sia
strumentale alla lotta al disagio giovanile e un positivo esempio di
aggregazione al di là delle diversità culturali, religiose ed etniche;
- La compagnia si
avvale della collaborazione di persone che contribuiscono
volontariamente e gratuitamente alla realizzazione di tali eventi ,
impegnando parte del loro tempo libero per conoscersi e condividere la
passione e l’interesse per la musica e il teatro, finalizzato all’aiuto
ad associazioni di volontariato ed affini.
- Stimolare la
conoscenza e l’interesse dei cittadini per il teatro e la musica;
- L’Associazione non
può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di
quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e
quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art.3
Aderenti
-
Sono aderenti
all’organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli
che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal
comitato.
- Nella
domanda di adesione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza
riserve lo statuto dell’organizzazione. L’iscrizione decorre dalla data di
delibera del comitato.
- Gli aderenti cessano
di appartenere all’organizzazione per:
-
dimissioni volontarie;
-
non aver effettuato il versamento della
quota associativa per almeno due anni;
-
morte;
-
indegnità deliberata dal comitato; in
quest’ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri (o del
collegio arbitrale) il quale decide in via definitiva.
1 Tutte le prestazioni fornite dagli
aderenti sono a titolo gratuito.
Art.4
Diritti e obblighi degli aderenti
- Gli aderenti hanno
diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega,
a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere
dall’appartenenza all’organizzazione.
- Gli aderenti sono
tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote
sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’assemblea e a prestare
il lavoro preventivamente concordato.
Art.5
Gli organi
Sono organi dell’organizzazione:
-
l’assemblea;
-
il consiglio direttivo;
-
il presidente.
Art.6
Assemblea
- L’assemblea è
costituita da tutti gli aderenti dell’organizzazione.
- Essa è presieduta dal
presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una
volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo
ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla
data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui
la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
- La convocazione può
avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso
il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal
ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta
giorni dalla convocazione.
- In prima convocazione
l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno
degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro
aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia
il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
- Ciascun aderente non
può essere portatore di più di una delega.
- Le deliberazioni
dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto
salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
- L’assemblea ha i
seguenti compiti:
-
eleggere i membri del comitato;
-
approvare il programma dell’attività
proposto dal comitato;
-
approvare il bilancio preventivo;
-
approvare il bilancio consuntivo;
-
approvare o respingere le richieste di
modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
-
stabilire l’ammontare delle quote
associative e dei contributi a carico degli aderenti.
Art.7
Consiglio direttivo
- Il Consiglio è eletto dall’assemblea ed
è composto da sette membri.
- Esso può cooptare altri due membri, in
qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto
consultivo.
- Il Consiglio si riunisce, su
convocazione del presidente, almeno due volte all’anno e quando ne faccia
richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la
riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- Perché la convocazione sia valida,
occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro
postale o da quella sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di
convocazione sia consegnata a mano.
- Il Consiglio ha i seguenti compiti:
-
fissare le norme per il funzionamento
dell’organizzazione;
-
sottoporre all’approvazione dell’assemblea
i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
-
determinare il programma di lavoro in base
alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato
dall’assemblea, promovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone
la spesa;
-
assumere il personale;
-
eleggere il presidente;
-
nominare il segretario;
-
accogliere o rigettare le domande degli
aspiranti aderenti;
-
ratificare nella prima seduta successiva, i
provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di
necessità e di urgenza.
Art.8
Presidente
-
Il presidente, che è anche
presidente dell’assemblea e del comitato, è eletto da quest’ultimo nel suo
seno a maggioranza di voti.
-
Esso cessa dalla carica
secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a
quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3° e 7, comma 2°.
-
Il presidente rappresenta
legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca
e presiede le riunioni dell’assemblea e del comitato.
-
In caso di necessità e di
urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli
a ratifica nella prima riunione successiva.
-
In caso di assenza, di
impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice
presidente o dal componente del comitato più anziano di età.
Art.9
Segretario/ Tesoriere
- Il segretario
coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
-
provvede alla tenuta ed all’aggiornamento
del registro degli aderenti;
-
provvede al disbrigo della corrispondenza;
-
responsabile della redazione e della
conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali:
assemblea, comitato, collegio dei probiviri, collegio arbitrale e collegio
dei revisori dei conti, ove di quest’ultimi tre se ne preveda la
costituzione;predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che
sottopone al comitato entro il mese di marzo;
-
provvede alla tenuta dei registri e della
contabilità dell’organizzazione nonché alla conservazione della
documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti
eroganti;
-
provvede alla riscossione delle entrate e
al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
-
è a capo del personale.
Art.10
Gratuità e durata delle cariche
- Tutte le cariche
sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere
riconfermate.
- Le sostituzioni e le
cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del
triennio medesimo.
Art.11
Risorse economiche
-
L’organizzazione trae le
risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria
attività da:
- quote associative
e contributi degli aderenti;
- contributi dei
privati;
- contributi dello
Stato, di enti e di istituzioni pubbliche,
- contributi di
organismi internazionali;
- donazioni e
lasciti testamentari;
- rimborsi
derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti
da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni
mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.
-
I fondi sono depositati
presso l’istituto di credito stabilito dal comitato.
-
Ogni operazione finanziaria
è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.
Art.12
Quota sociale
-
La quota
associativa a carico degli aderenti è fissata dall’assemblea.Essa è
annuale, non è frazionabile ne ripetibile in caso di recesso o di perdita
delle qualità di aderente.
- Gli aderenti non in regola con il
pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni
dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’organizzazione. Essi
sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art.13
Bilancio
-
Ogni anno devono essere
redatti, a cura del comitato i bilanci preventivo e consuntivo da
sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza i
voti.
-
Dal bilancio consuntivo
devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
-
Il bilancio deve coincidere
con l’anno solare.
Art.14
Modifiche dello statuto
-
Le proposte di modifica
allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o
da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate
dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli
aderenti all’organizzazione.
Art.15
Durata e scioglimento
-
La durata
dell’associazione è illimitata.
-
L’associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea
straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo.
-
Tutto il
patrimonio esistente all’atto dello scioglimento dovrà essere devoluto a
favore di associazioni di volontariato similari.
Art.16
Norma di rinvio
- Per quanto non
previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni
legislative in materia.
ELENCO
NOMINATIVI E CARICHE DEL 1o COSIGLIO DIRETTIVO DEL 2003:
Clicca qui
ELENCO
NOMINATIVI E CARICHE DEL 2o COSIGLIO DIRETTIVO
Cameri,
nuovo consiglio eletto nel 2008:
- Presidente:
- Vice Presidente:
- Consiglieri:
-
Renata Martignoni
nata a Cameri il 23/07/53 residente a Cameri - via Birago n. 2,
impiegata, C.F.: MRTRNT53L63B473G
-
Vittorio Daverio
nato a Cameri il 24/08/50 residente a Cameri - via Madonna n. 5,
impiegato, C.F.: DVRVTR50M24B473Y
-
Marco Ciano
nato a Novara il 26/09/74 residente a Cameri - via Madonna n.26,
ricercatore, C.F.: CNIMRC74P26F952G
-
Silvia Garzolano
nata a Novara il 25/01/76 residente a Cameri - via Privata Monviso n.
17,
commessa, C.F.: GRZSLV76A65F952V
-
Sonia Grigolon
nata a Novara il 23/01/76 residente a Cameri - via Ticino n. 46/A,
educatrice, C.F.: GRGSNO76A63F952Q
- Segretario:
Torna all'inizio
Torna alla
pagina precedente
|